Art. 2
(Ambito di applicazione).

      1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti

 

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della prosecuzione o della continuazione di programmi in corso.
      3. Sono da considerare interventi militari o di polizia, quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.
      4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.